Marcatura CE, CVT o ETA?

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Cosa dicono le Norme Tecniche per le Costruzioni?

Il Capitolo 11 delle NTC 2018 descrive quali sono i requisiti che i materiali da costruzione ad uso strutturale devono soddisfare per poter essere utilizzati. Per “utilizzati” si intende che devono essere identificati e qualificati da chi li produce e devono poi essere accettati dal Direttore Lavori.

Identificazione e qualifica del calcestruzzo.

Per l’identificazione e la qualifica del calcestruzzo ci possono essere 3 possibilità:

  1. Materiali che possono avere “marcatura CE” e quindi una DoP (Dichiarazione di Prestazione). Per ottenere la marcatura CE, un produttore deve avere a disposizione una norma EN armonizzata.
  2. Materiali le cui procedure di identificazione e qualifica sono descritte nelle NTC 2018 stesse. È il caso del calcestruzzo preconfezionato (quello consegnato in autobotte) che non ha una norma armonizzata di appoggio (quindi non è “marcabile CE”), ma la sua qualificazione segue le procedure descritte nelle NTC.
  3. Il terzo caso comprende tutto ciò che non rientra nei due precedenti. Un materiale non qualificabile secondo NTC 2018 e neanche secondo norma armonizzata necessita di un CVT o un ETA.

Un CVT (Certificato di Validazione Tecnica) viene rilasciato dal STC (Servizio Tecnico Centrale) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla base di Linee Guida specifiche per il materiale in questione. È il caso del calcestruzzo fibrorinforzato, ad esempio, per il quale è in vigore la “Linea guida per l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced Concrete)”.

Un ETA invece, è un documento di natura volontaria che contiene le prestazioni delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione. L’ETA viene rilasciato da un organo specifico (TAB) che nel caso dell’Italia è ITC CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione). Tramite l’ETA è possibile una marcatura CE esattamente come se il materiale avesse una norma di prodotto armonizzata a supporto (caso 1).

Cosa deve fare il Direttore dei Lavori?

L’accettazione dei materiali da parte del Direttore Lavori può avvenire solo se:

  • il materiale possiede una Marcatura CE (caso 1);
  • il materiale possiede una documentazione di qualifica nel rispetto delle NTC (caso 2);
  • il materiale posssiede un CVT (caso 3),

Tutto ciò detto vale per il calcestruzzo e per tutti i materiali ad uso strutturale, vale a dire quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resistenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011.

Link utili.

NTC 2018

ETA

CVT calcestruzzo fibrorinforzato

Regolamento UE 305/2011

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